Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza*

Nella consulenza psicologica on line il cliente deve essere messo nelle condizioni di verificare la professionalità e la correttezza dello psicologo on line al quale si sta affidando: titoli, esperienza, competenze ma anche il rispetto di alcune condizioni formali, come ad esempio l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi, il segreto professionale, la tutela della privacy e il consenso informato.

Qui di seguito riporto integralmente il contenuto indicato nel sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) riguardo le linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza. Trovo che siano una buona risorsa a disposizione anche dei clienti che hanno così la possibilità  di valutare la professionalità e la correttezza dello psicologo con cui intendono avviare una consultazione on line. Mi attengo alle medesime linee guida anche nei servizi di coaching.

ETICA

1. I principi etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art 1 del Codice Deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.

ADEGUATEZZA

2. È responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento on line, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti.

COMPETENZA

3. Gli psicologi dovranno fornire servizi on line entro i limiti della loro competenza derivata dalla loro formazione, istruzione, esperienza di tirocinio, o altre esperienza professionali, e dovrebbero comprendere i limiti e le applicazioni delle diverse tecnologie.

4. Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-health di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.

5. Gli psicologi dovranno rendere identificabili le loro competenze ai clienti, dichiarando la loro identità (ad esempio, specificando una posizione geografica) e fornendo prove della loro identità, comprese le qualifiche, l’esperienza in materia (tra cui esperienza nella fornitura di servizi on line) e l’appartenenza a qualsiasi registro/albo ed eventualmente organi sociali competenti, e guidare il cliente su come/dove possono verificare queste informazioni: i siti web degli psicologi dovrebbero anche trasmettere queste informazioni in modo professionale, grammaticalmente corretto e privo di gergo.

6. Gli psicologi dovranno assumersi la responsabilità di valutare continuamente le loro competenze in questo settore.

7. Lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.

ASPETTI LEGALI

8. Gli psicologi dovranno conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti, quando la fornitura di servizi on line ai clienti attraversa i confini giurisdizionali e/o internazionali, incluso il determinare se l’intervento psicologico on line è consentito in tale giurisdizione o se si applicano restrizioni.

9. Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.

10. Gli psicologi dovranno esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi on line.

RISERVATEZZA

11. Gli psicologi devono (aggiornandosi costantemente) prendere tutte le precauzioni (ad esempio, le misure di sicurezza informatica) per proteggere e mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni relative ai propri clienti, oltre a doverli informare riguardo le precauzioni prese, anche riguardo il potenziale aumento dei rischi sulla riservatezza, inerente le differenti tecnologie utilizzate (per esempio, email vs videoconferenze) nonché i limiti che ciascuna modalità offre alla riservatezza.

12. Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dati.

CONSENSO

13. Gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il consenso informato, per quanto possibile, conformemente a tutte le leggi e regolamenti in materia.

14. Il consenso per i servizi di e-mental health deve affrontare le questioni chiave relative alla tecnologia, nonché il processo dell’intervento, tra cui: la privacy e la riservatezza, la struttura e la durata (tempi) dei servizi forniti, i rischi potenziali, le limitazioni dei rispettivi mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio sarà/può essere fornito on line, le tasse, le misure di sicurezza adottate, l’affidabilità della connessione on line, le attrezzature tecnologiche e le competenze, i limiti riguardo la comunicazione e la possibilità per le incomprensioni che potrebbero verificarsi, la tenuta dei registri (come e dove le informazioni personali saranno registrate e conservate e chi avrà accesso ad esse), le strategie di gestione del rischio, le disponibilità (tempi e modalità) ad essere contattati, le regole di partecipazione/termine e le politiche di cancellazione, così come le alternative all’intervento psicologico on line.

GESTIONE DELLE CRISI

15. Gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento on line.

 

* integralmente tratto da “Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web“, Commissione atti tipici, osservatorio e tutela della professione.

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